Termini Imerese: nuova ordinanza del commissario straordinario, alimentari aperti fino alle 20

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La nuova ordinanza del commissario straordinario del comune di Termini Imerese recepisce le disposizioni contenute negli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle ordinanze del Ministro della Salute e nelle ordinanze del Presidente della Regione.

Tra i punti che emergono vi è la chiusura alle ore 14 di quasi tutte le attività, ad esclusione dei negozi di alimentati che potranno rimanere aperti fino alle ore 20. 

L’ordinanza del commissario

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’ 11 Marzo 2020”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 Marzo 2020”;
CONSIDERATO CHE l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 3- 4 del 08.03.2020 e n. 5 del 12/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” che hanno imposto la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrino dalle aree indicate dal DPCM 8 marzo 2020, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché ogni ulteriore e connessa misura precauzionale”;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” con la quale si dispone che:
-le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
– è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale;
– gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
– è fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici;
– è inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;

– i Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie;
-nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” e in particolare l’art. 3, comma 5, che dispone: ….. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante, ai sensi del D.P.C.M. dell’11 Marzo 2020:
– è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. a) del Codice della Strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2, co. 2, lett. b del Codice della Strada);
– è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 18, dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lett. c) del Codice della Strada);
– non è consentita nelle aree di servizio e di rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati;
VISTE:
1) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020 che dispone:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
2) l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 Marzo 2020 che dispone: Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;
RICHIAMATE:
1) l’Ordinanza Commissariale n. 80 del 06/03/2020 con la quale si sospendevano, fino al 03 Aprile 2020, tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura e svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, compresi il mercato settimanale del venerdì e il mercatino del contadino del mercoledì;

2)l’Ordinanza Commissariale n. 83 del 09/03/2020 con la quale si ordinava la sospensione dell’accesso al pubblico agli Uffici Comunali fino al 3 Aprile 2020 e in particolare:
– il Museo Civico, la Biblioteca Comunale e l’Asilo Nido Comunale sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020, fermo rimanendo l’utilizzo del personale ivi impiegato presso altre sedi comunali per mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale.
– la sede istituzionale di Piazza Duomo è chiusa al pubblico fino al 3 Aprile 2020. Sarà consentito l’accesso esclusivamente all’Ufficio del Protocollo comunale, attraverso l’ingresso secondario di Via Pietro Ruzzolone, con limitazioni e modalità specificamente orientate a garantire un flusso controllato di utenti all’interno.
– saranno, infine, valutati esclusivamente i casi di necessità e urgenza per l’accesso al pubblico, nelle sole giornate di mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e venerdì mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il Servizio Sociale e presso i Servizi Demografici, previo appuntamento, attraverso i numeri telefonici che verranno pubblicati nella home-page del sito istituzionale;
3) l’Ordinanza Commissariale n. 93 del 14/03/2020 con la quale si sospendeva, dal 16 Marzo al 03 Aprile 2020, la sosta a pagamento (c.d. strisce blu) nel territorio comunale;
4) l’Ordinanza Commissariale n. 98 del 16/03/2020 con la quale si disponeva, fino al 03 Aprile 2020, tra l’altro, la sanificazione e disinfezione del territorio comunale da attuarsi a mezzo ditta specializzata nonché la chiusura della villa Aguglia e di Villa Palmeri;
5) l’Ordinanza Commissariale n. 102 del 20/03/2020 con la quale si stabilivano delle limitazioni orarie all’apertura delle attività di commercio al dettaglio e di vendita di prodotti alimentari;
PRESO ATTO CHE l’obiettivo del “distanziamento sociale” che prevede diversi tipi di intervento soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, come ribadisce l’I.S.S., serve a ridurre la velocità di diffusione del virus;
TENUTO CONTO:
– della situazione emergenziale venutasi a creare correlata alla diffusione del contagio da COVID-19 cosiddetto Coronavirus sull’intero territorio nazionale e regionale;
– che i provvedimenti sopra richiamati sono tutti orientati nella direzione di limitare nella misura più ampia possibile lo spostamento delle persone con l’eccezione delle sole situazioni collegate alle attività lavorative, alla necessità ovvero all’emergenza;
– che lo scopo di tali misure è precipuamente quello di evitare situazioni di affollamento o assembramento che possano favorire la diffusione del contagio;
– che i medesimi provvedimenti per il medesimo scopo hanno inoltre disposto una generale e diffusa limitazione delle attività commerciali ed in particolar modo quelle legate alla ristorazione;
CONSIDERATO CHE:
– nonostante le severe misure di limitazione degli spostamenti e di sospensione delle attività commerciali persistono fenomeni di affollamento e di assembramento non collegati ad esigenze di necessità, emergenza o lavoro;
– a tutela della salute pubblica è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche nel comune di Termini Imerese, per evitare il rischio di assembramenti di persone che potrebbero risultare incontrollati, ed evitare quindi l’ulteriore diffondersi del COVID-19 nel territorio comunale;

vi è pertanto una oggettiva difficoltà nella gestione di simili fenomeni e tali circostanze, in parte, pregiudicano l’efficacia delle misure di contenimento sopra richiamate;
– le attività produttive e professionali sono tenute ad assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e devono procedere ad operazioni di sanificazione e disinfezione quotidiana dei luoghi di lavoro;
– sussiste il divieto di adozione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza solo se prevedono misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento;
RITENUTO PERTANTO opportuno:
– adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e di assembramento;
– disporre nei confronti di tutte le attività che possono restare aperte ai sensi del DPCM del 11/03/2020, ad esclusione delle farmacie, limitazioni alla chiusura;
– che al fine di ridurre sensibilmente gli spostamenti risulta necessario limitare la apertura al pubblico delle attività artigianali, professionali, di uffici privati e patronati;
– disporre che tali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del contagio siano operative fino al giorno 03 Aprile 2020;
VALUTATA:
– la necessità improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica;
– l’urgenza di adottare provvedimenti, integrativi di quanto già disposto a livello ministeriale e regionale, ulteriormente efficaci a tutela dei cittadini;
VISTO l’art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, che recita ….. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”….;
VISTO il Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 che all’art .117 (Interventi d’urgenza), sancisce “ In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali..”;
VISTO l’art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;

adottare fino al 03 Aprile 2020, ad integrazione e modifica dell’Ordinanza Commissariale n. 80 del 06/03/2020, n. 83 del 09/03/2020, n.93 del 14/03/2020, n. 98 del 16/03/2020 e n. 102 del 20/03/2020 i seguenti provvedimenti/comportamenti:
1) è disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
2) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ( fra cui bar , pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie,) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) e lett. f) del D.P.C.M. del 22 Marzo 2020, la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
3)sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuati all’Allegato 2 del D.P.C.M. dell’11 Marzo 2020;
4)restano aperte le edicole, i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro nonché le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1 del D.P.C.M dell’11 Marzo 2020;
5) la chiusura alle ore 14.00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali degli esercizi commerciali qui di seguito specificati:
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
-Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
– Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
-Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; -Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
-Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; -Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
-Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
-Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
-Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
-Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
-Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
-Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
-Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
-Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

– Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni ( codice ateco: 43.2);
-Manutenzione e riparazione di autoveicoli ( codice ateco: 45.2);
-Commercio di parti e accessori di autoveicoli (codice ateco: 45.3);
– per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori (codice ateco: 45.4);
-Attività finanziarie e assicurative (codice ateco: K);
-Attività legali e contabili (codice ateco: 69);
-Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale (codice ateco: 70);
-Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (codice ateco: 71); -Ricerca scientifica e sviluppo (codice ateco: 72);
-Attività professionali, scientifiche e tecniche (codice ateco: 74);
-Servizi veterinari (codice ateco: 75);
-Servizi di vigilanza privata (codice ateco: 80.1);
-Servizi connessi ai sistemi di vigilanza (codice ateco: 80.2);
-Attività di pulizia e disinfestazione (codice ateco: 81.2);
-Attività dei call center (codice ateco: 80.20.00);
-Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi (codice ateco: 82.92);
-Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste (codice ateco: 89.99.2);
-Riparazione e manutenzione di computer e periferiche (codice ateco: 95.11.00);
-Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari (codice ateco: 95.12.01); -Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni (codice ateco: 95.12.9); -Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice ateco: 95.22.01);
6)per quanto concerne i tabacchi si da la possibilità agli esercenti di procedere alla chiusura/ riduzione di orario, nel termini sopra indicati per gli altri esercizi commerciali, previa comunicazione ai Monopoli di Stato;
7) tutti gli esercizi commerciali e le attività di cui ai punti 1), 2), 4), 5) sono tenuti ad effettuare la disinfezione dei locali e delle attrezzature utilizzate nell’attività (carrelli porta spesa, banchi vendita, banco cassa supermercato, ecc.. ) quotidianamente con cloro e/o alcol e a fornire al proprio personale i dispositivi di protezione individuale;
8) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
9)è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
10)non è consentito svolgere attività ludica, motoria, sportiva o ricreativa all’aperto anche praticate individualmente;

11)nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
12) le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
13) gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
14) è inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;
15) sono revocati i provvedimenti commissariali adottati in contrasto con la presente ordinanza ivi compreso il punto 2) dell’Ordinanza Commissariale n. 102 del 20/03/2020;
INFORMA CHE
il presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
AVVERTE
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale;
DISPONE CHE
la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;
RENDE NOTO CHE
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.
Dalla residenza Municipale, 23 Marzo 2020

Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Salvatore Comparetto
Il Commissario Straordinario
lo presti antonio / ArubaPEC S.p.A.
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