Dopo la protesta è stato annullato il mercatino del venerdì

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Nuova ordinanza del commissario straordinario a seguito delle proteste dei cittadini. Sul caso sono intervenuti anche i consiglieri comunali di Patto per Termini (clicca qui per vedere cosa è successo).

La nuova ordinanza del commissario straordinario 

ORIGINALE
CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

ORDINANZA DEL 2° Settore – Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Sociali N. 113 DEL 21/04/2020

OGGETTO:
MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 5O DEL TUEL. INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA COMMISSARIALE N. 112 DEL 21/04/2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CONSIDERATO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’ 11 Marzo 2020”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 Marzo 2020”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 Aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 Aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020 che ha prorogato fino al 03 Maggio le misure urgenti di contenimento del contagio allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 3- 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 12/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 13 del 01/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 03/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 15 dell’08/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO l’art. 4, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 -Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATE:
– l’Ordinanza Commissariale n. 80 del 06/03/2020 con la quale si sospendevano, fino al 03 Aprile 2020, tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura e svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, compresi il mercato settimanale del venerdì e il mercatino del contadino del mercoledì;
– l’Ordinanza Commissariale n. 110 del 18/04/2020 con la quale si stabilivano, fino al 03 Maggio 2020, anche delle limitazioni orarie all’apertura delle attività produttive in essa dettagliatamente contemplate;
– l’Ordinanza Commissariale n. 112 del 21/04/2020 con la quale si consentiva, in ottemperanza al DPCM del 11 Aprile 2020 (art. 1, lettera z e all’allegato 1 – Punto 4), anche la riapertura del mercato settimanale del venerdì limitatamente per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari facendo obbligo ai mercatai di delimitare, con apposito nastro segnaletico, l’area oggetto della vendita, realizzare un unico ingresso nell’area, contingentare il numero di persone in ingresso e garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nonché indossare le mascherine e i guanti monouso;
ACCERTATO CHE non risulta possibile delimitare adeguatamente l’area ove si svolge il mercato settimanale del venerdì al fine di contingentare il numero di persone in ingresso e, quindi, evitare possibili fenomeni di affollamento e di assembramento vietate dall’art. 1, comma 1, lett. d) del DPCM del 10 Aprile 2020;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, che recita ….. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 che all’art .117 (Interventi d’urgenza), sancisce “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali..”;
VISTO l’art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000; ORDINA
ad integrazione e modifica dell’Ordinanza Commissariale n. 112 del 21/04/2020 sospendere la riapertura del mercato settimanale del venerdì;
REVOCA
dalla data di efficacia del presente provvedimento le disposizioni contenute nell’Ordinanza Commissariale n. 112 del 21/04/2020 incompatibili con le disposizioni del presente provvedimento;
AVVERTE CHE
– salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presenza ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se commessa mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima;
– il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell’adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in

CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo
relazione all’art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale;
INFORMA CHE
del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
DISPONE CHE
la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Gruppo della Guardia di Finanza di Termini Imerese;
RENDE NOTO CHE
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.
Dalla Residenza Municipale 21 Aprile 2020
Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Salvatore Comparetto
Il Commissario Straordinario
lo presti antonio / ArubaPEC S.p.A.

 
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