Si è concluso nei giorni scorsi il processo per rissa a carico di C.M.C. e A.G., coppia di coniugi bagheresi accusati di aver preso parte a una violenta colluttazione, insieme ad altri soggetti, in data 19/08/2020 a Bagheria e di aver cagionato lesioni personali.
Secondo la prospettazione accusatoria, la lite sarebbe avvenuta nell’agosto del 2020, a Bagheria, in via Sciara, all’altezza del civico 8, tra due diverse famiglie, organizzate in due diverse fazioni.
I militari del Nucleo Operativo Radiomobile, giunti sul posto trovavano in strada una ventina di soggetti appartenenti a due diversi nuclei familiari intenti ad insultarsi reciprocamente nonché ad aggredirsi fisicamente, incuranti, peraltro, della presenza delle forze dell’ordine.
Alcuni dei partecipanti si solo dileguati all’arrivo delle forze dell’ordine e sono rimasti ignoti, altri ancora hanno subito lesioni personali.
Nel processo, cominciato il 10/06/2021, gli imputati, marito e moglie Bagherese ed altro soggetto appartenente al altra fazione (Z.G.), formulavano richiesta di rito abbreviato.
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice Gregorio Balsamo, con sentenza del 28/06/2022 ha assolto la donna dalle imputazioni contestate con la fomula “per non aver commesso il fatto”. La stessa, nell’ambito della colluzione, sarebbe stata vittima di percosse, riportando evidenti escoriazioni al volto a seguito della violenta aggressione subita dai componenti del nucleo familiare “rivale”. Avrebbe perciò partecipato solo “passivamente” alla rissa.
Diversa invece la sorte processuale per il marito A.G.
Lo stesso, difeso dall’Avv. Raffaele Delisi, sarebbe intervenuto nella colluttazione al solo scopo di difendere la moglie dalla aggressione subita.

La difesa ha sostenuto la tesi secondo cui la condotta del rissante, pur non qualificandosi come legittima difesa, si è caratterizzata per la scarsa offensività, per cui le severe pene che l’ordinamento prevede per il delitto di rissa e di lesioni sarebbero rivelate inique.
Contenendo la pena inflitta in primo grado a mesi due di reclusione.
La difesa in appello ha chiesto la sostituzione della pena detentiva (mesi due di reclusione ) con la libertà controllata., non trovando accoglimento nella decisione della Corte d’Appello di Palermo, Sez 2 penale, resa in data 05/11/2024. che ha confermato la sentenza di primo grado.
Il difensore ha dunque proposto ricorso per Cassazione lamentando l’illogicità della motivazione per erronea applicazione dell’art. 58 Legge 689 /1981, che prevede la sostituzione della pena detentiva (mesi due di reclusione ) con la libertà controllata.
La Suprema Corte di Cassazione, Sez 5 Penale, ha annullato la sentenza impugnata da A.G. Limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.
“Al mio assistito è stato negato un beneficio senza una adeguata motivazione. L’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è un principio cardine del nostro sistema processuale e la sua violazione va censurata anche fino alla Suprema Corte di Cassazione”, ha dichiarato l’avvocato Avv. Raffaele Delisi.


