Rientro a scuola: come comportarsi e le regole da seguire, dettate dal ministero dell’istruzione

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SEZIONE n.1:  A SCUOLA CON LA MASCHERINA

  1. A seguito delle nuove disposizioni introdotte dal DPCM 3 novembre 2020, quando è necessario utilizzare la mascherina a scuola?
    (data di pubblicazione 9/11/2020)

    Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020, confermando l’uso obbligatorio delle mascherine a scuola, senza eccezioni correlate al distanziamento. Pertanto, a partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. Fa fede la Nota n. 1994 del 9 novembre 2020 con le indicazioni in merito all’uso delle mascherine.
  2. È prevista la sostituzione della mascherina a metà giornata per gli alunni che frequentano il tempo pieno e il tempo prolungato?
    (data di pubblicazione 9/11/2020)

    Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle relative ulteriori forniture. Fa fede la Nota n. 1994 del 9 novembre 2020 con le indicazioni in merito all’uso delle mascherine.
  3. Quando è possibile abbassare la mascherina?
    (data di pubblicazione 9/11/2020)

    Naturalmente è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto alla salute e diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici.
  4. Cosa è previsto per l’uso della mascherina durante l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto?
    (data di pubblicazione 9/11/2020)

    Durante l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto è possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione in lezione singola. Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto alla salute e diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici.
  5. È possibile utilizzare la mascherina di comunità o si è obbligati ad usare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola ?
    (data di pubblicazione 9/11/2020)

    Il DPCM 3 novembre 2020 prevede che, oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura commissariale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”
  6. È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine?
    (data di pubblicazione 8/12/2020)
    È vero. Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso delle mascherine che invece sono indossate dal personale, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020.
  7. La scuola fornisce le mascherine agli studenti e al personale scolastico?
    (data di pubblicazione 8/12/2020)
    Sì, la scuola consegna quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal Commissario straordinario per l’emergenza.
  8. Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina?
    (data di pubblicazione 8/12/2020)
    Se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina non devono indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020. A ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento.
  9. Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina?
    (data di pubblicazione 8/12/2020)
    Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Indicazioni in merito sono contenute nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.

SEZIONE N.2:  ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA IN TEMPO DI COVID

  1. A che ora si entra a scuola? (data di pubblicazione 24/10/2020)
    Ogni scuola del primo ciclo determina l’orario di ingresso in base alle esigenze delle famiglie e degli studenti, in accordo con gli Enti locali e alle indicazioni dei Tavoli Regionali istituiti presso gli USR, previsti dal Piano scuola. Gli ingressi saranno comunque scaglionati e organizzati per evitare assembramenti. Nel caso degli alunni più piccoli può essere previsto un servizio di pre-scuola al quale le famiglie possono aderire. Per le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, le scuole organizzano ingressi scaglionati per evitare assembramenti, tenendo conto delle indicazioni normative che raccomandano di modulare gli ingressi e le uscite, utilizzando anche turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.00.  (DPCM 24 ottobre 2020)
  2. È vero che nel corso dell’attività didattica è necessario lasciare le finestre aperte per tutta la durata delle lezioni?  (data di pubblicazione 23/10/2020)
    No, non è vero. Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riportate nel  verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020, si limitano a evidenziare la necessità di assicurare l’aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi d’aria, cui si provvederà contemperando l’esigenza di costante aerazione dell’ambiente didattico con il diritto degli allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli.
  3. Come si devono svolgere le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado? (data di pubblicazione 19/10/2020)
    Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato (DPCM 18 ottobre 2020).
  4. Come deve avvenire il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche? (data di pubblicazione 19/10/2020)
    Il rinnovo degli organi collegiali può avvenire secondo modalità a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. (DPCM 18 ottobre 2020)
  5. Sono sospese le attività didattiche ordinarie organizzate dalle istituzioni scolastiche in spazi alternativi posti all’esterno degli edifici scolastici, finalizzate alla prevenzione e al contenimento del contagio? (data di pubblicazione 14/10/2020)
    No, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, proseguono normalmente tutte le attività didattiche svolte in ordinaria organizzazione in altri ambienti, come ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, in ottemperanza al compito formativo istituzionale, anche a seguito di specifici accordi quali i “Patti di comunità”, in collaborazione con Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, realtà del Terzo Settore. (Nota MI 1870 del 14/10/2020)
  6. In caso di sospensione delle attività didattiche, il personale a tempo determinato, assunto quale “organico Covid”, vede risolto il proprio contratto? (data di pubblicazione 14/10/2020)
    No, il personale potrà assicurare le relative prestazioni, con le modalità di lavoro agile, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica. (Nota MI 1870 del 14/10/2020)
  7. I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? (data di pubblicazione 13/10/2020)
    Sì, in base al DPCM del 13 ottobre 2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (Nota MI 1870 del 14/10/2020)
  8. Le attività di PCTO possono proseguire come da progettazione di ogni istituzione scolastica? (data di pubblicazione 13/10/2020)
    Sì, in base al DPCM del 13 ottobre 2020, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) possono essere proseguiti, purché svolti garantendo il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. (Nota MI 1870 del 14/10/2020)
  9. Le lezioni sono tutte di 60 minuti?
    L’unità oraria può essere flessibile, quindi durare meno di un’ora, per una più efficace organizzazione delle attività didattiche, ma non si perderà neanche un minuto del monte orario previsto. La riduzione dell’unità oraria è già adottata in molte scuole, poiché prevista da più di venti anni dal Regolamento sull’Autonomia scolastica.
  10. È stato assunto un numero maggiore di insegnanti per garantire una didattica in sicurezza?
    Sì. Nel Decreto Rilancio e nel Decreto Agosto sono state destinate cospicue risorse che hanno consentito di avere circa 70mila docenti e ATA in più per l’anno scolastico corrente. Ogni Ufficio Scolastico Regionale, che rappresenta il Ministero dell’Istruzione sul territorio, ha avuto un finanziamento da utilizzare per assumere personale e ha dato priorità alle esigenze delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, insomma, ai più piccoli.
  11. È vero che non c’è più la mensa?
    No, non è vero. La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, è assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o siano stati “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto viene consumato in aula garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.
  12. Sono garantiti i servizi di pre e post scuola, laddove esistenti?
    Sì, questi servizi rimangono, rispettando le indicazioni organizzative generali, come per esempio la necessità di avere attività strutturate per gruppi/sezioni stabili, con i medesimi adulti di riferimento e nel rispetto delle regole previste per la riduzione del contagio
  13. Il personale è preparato per affrontare sia la quotidianità sia le emergenze?
    Sì, ciascuna scuola ha organizzato la formazione/informazione specifica del personale, ma sono previsti anche momenti di formazione dedicati a genitori e alunni, per responsabilizzare ciascuno sulle regole di comportamento e di igiene da assumere.
  14. Verrà misurata la temperatura a tutti a scuola?
    No. Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi ha una temperatura corporea oltre i 37,5°C. È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute collettiva. Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020.
  15. Come vengono puliti gli spazi scolastici?
    Le scuole sono pulite costantemente in base alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico. A tal fine sono stati messi a disposizione delle scuole i fondi necessari per l’acquisto di prodotti igienizzanti, saponi e quanto necessario per assicurare la tutela della salute. In base al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre la scuola assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
  16. Il personale docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare le superfici cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e gli strumenti che si usano in classe per la didattica (ad esempio penne, astucci, matite, righelli)?
    Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti. Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani.
  17. Sono previste figure di raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole?
    Sì. Ogni scuola ha individuato un Referente scolastico per COVID-19, possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È necessario identificare, altresì, un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente.
  18. Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico COVID-19?
    Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti  fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
  19. Come è avvenuta la formazione dei Referenti Covid-19 individuati dalle istituzioni scolastiche per la gestione dei casi sospetti o confermati?
    Il percorso formativo viene erogato tramite Formazione A Distanza (FAD) sulla piattaforma EDUISS dell’Istituto Superiore di Sanità ed è fruibile in modalità asincrona fino al 31 dicembre 2020.

SEZIONE N. 3: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

  1. A seguito del Dpcm 3 dicembre 2020 come si svolge l’attività didattica nelle scuole secondarie di secondo grado? (data di pubblicazione 10/12/2020)
    Nelle scuole secondarie di secondo grado, fino all’inizio delle vacanze natalizie, il 100% delle attività continuerà a svolgersi a distanza per tutti gli studenti. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali. Dal 7 gennaio 2021, invece, nelle c.d. zone gialle e arancioni le scuole adotteranno forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del Dpr 275/ 99 in modo che al 75% della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza (Nota Dipartimentale n. 2164 del 09/12/2020).
  2. Il personale docente può utilizzare permessi o altre modalità per partecipare alle attività di formazione sugli aspetti metodologico-didattici relativi alla DDI? (data di pubblicazione 09/12/2020)
    Sì, il personale docente può utilizzare i permessi per la formazione previsti dall’articolo 64 comma 5 del CCNL 2006/2009; i criteri per la fruizione di tali permessi sono oggetto di confronto ai sensi dell’articolo 22, comma 8, lettera b3).
    Ove non sia possibile utilizzare detti permessi, e in considerazione dell’importanza di garantire la partecipazione a questo tipo di attività, la formazione sarà assicurata all’interno degli impegni di cui all’articolo 29, comma 1 e comma 3, lettera a) e b) del CCNL 2006/2009.
  3. La formazione obbligatoria dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici per la DDI rientra nell’orario di servizio? (data di pubblicazione 09/12/2020)
    Sì. Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del CCNI sulla DDI le istituzioni scolastiche devono riservare nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Tale formazione deve essere assicurata all’interno degli impegni di cui all’ articolo 29, comma 3, lettera a) del CCNL 2006/2009, sul punto ancora vigente.
  4. Un supplente nominato da poco e nella cui scuola è attiva la DDI può far rientrare come formazione nel proprio orario di servizio quella svolta con l’animatore digitale sulla piattaforma in uso? (data di pubblicazione 09/12/2020)
    Sì, nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 29 del CCNL (Vedi faq precedente). È un dovere dell’istituzione scolastica offrire formazione nonché un diritto da esercitare da parte del docente partecipare ai percorsi formativi deliberati, in particolare nella fase di ingresso, al fine di garantire l’attività didattica.
  5. Un docente a tempo determinato può accedere all’attività di formazione delle Istituzioni scolastiche? (data di pubblicazione 09/12/2020)
    Le attività di formazione deliberate dal collegio docenti coinvolgono tutti i docenti dell’istituzione scolastica, ivi compresi quelli a tempo determinato. Le istituzioni scolastiche sostengono il fabbisogno formativo dei docenti con una adeguata programmazione delle risorse finanziarie assegnate per la formazione.
  6. Che cosa si intende per attività docente prestata in modalità sincrona? (data di pubblicazione 20/11/2020)
    Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell’ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità sincrona come caratterizzate da interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti. Tali ore sono assicurate, per almeno i quantitativi minimi previsti, per l’intero gruppo classe, anche agendo con gruppi di alunni.
  7. Che cosa si intende per attività didattica prestata dal docente in modalità asincrona? (data di pubblicazione 20/11/2020)
    Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell’ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità asincrona come caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. Se pure manca alle attività asincrone l’interazione fra alunni e docenti in tempo reale, sono comunque attività svolte dal docente a beneficio diretto degli alunni. Le attività asincrone sono le più varie, anche prescindendo dall’uso dello strumento informatico. La loro tipologia e la loro quantificazione oraria sono stabilite da ciascuna istituzione scolastica nel Piano DDI. Alcuni esempi: registrazioni di brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, link a siti di interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc.
  8. Quante sono le ore settimanali che il docente deve prestare nella DDI? (data di pubblicazione 20/11/2020)
    Sono esattamente quelle del proprio orario d’obbligo (18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 22 ore nella primaria – fermo restando le due ore di programmazione, 25 nell’infanzia), svolte in modalità sincrona e asincrona, sulla base delle delibere del collegio docenti. Il DM 7 agosto 2020 n. 89 contenente le linee guida sulla DDI e l’articolo 2 dell’Ipotesi del CCNI sulla DDI precisano che la declinazione della didattica a distanza è stabilita nel Piano adottato dall’istituzione scolastica e che può prevedere un monte ore alunno ridotto: ferma restando la possibilità che l’orario settimanale/alunno rimanga invariato, l’istituzione scolastica può predisporre un Piano orario di non meno di 20 ore per le scuole secondarie di secondo grado, non meno di 15 per le scuole secondarie di primo grado e le primarie (non meno di 10 per le prime classi della primaria). Da ciò è possibile che in base al Piano scolastico di DDI adottato dalla specifica scuola, l’orario settimanale di servizio dei singoli docenti sia stato rimodulato e pertanto preveda un numero di ore in modalità sincrona inferiore all’orario settimanale di insegnamento ordinariamente previsto. In questo caso le ore di attività in modalità asincrona potranno ammontare al massimo alla differenza tra l’orario settimanale ordinario e quello rimodulato in base al Piano scolastico di DDI. Ad esempio, se un docente di scuola superiore (con 18 ore settimanali) in base al Piano scolastico di DDI è chiamato ad effettuare 12 ore settimanali di attività di insegnamento in modalità sincrona, il numero massimo di ore che potrà svolgere in modalità sincrona o asincrona sarà pari a 6 ore settimanali.
  9. Come il docente e la scuola organizzano l’orario settimanale complessivo composto di attività sincrone e asincrone? (data di pubblicazione 20/11/2020)
    Le attività didattiche in modalità sincrona si caratterizzano per l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti; quelle asincrone invece dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. A livello di istituzione scolastica una volta stabilito l’orario settimanale in modalità sincrona, le attività in modalità asincrona o sincrona, a completamento dell’orario d’obbligo del docente, sono programmate su mandato del Collegio dei docenti nei singoli consigli di classe o del team docenti. Sulla base di tali programmazioni collegiali il singolo docente formula un piano individuale di lavoro che comprende la declinazione delle attività sincrone o asincrone, autonomamente gestite e riportate sul registro elettronico.
  10. Il docente impegnato in DDI deve necessariamente erogare da scuola la propria lezione ovvero può erogarla anche da remoto? (data di pubblicazione 20/11/2020)
    Come opportunamente indicato nella nota 9 novembre 2020, n. 2002, documento condiviso con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNI, è demandata alla dirigenza scolastica, nel pieno rispetto delle deliberazioni del collegio dei docenti, adottare le disposizioni organizzative finalizzate a mettere in atto le migliori condizioni per l’erogazione della didattica, anche autorizzando attività non in presenza nell’istituzione scolastica. Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI da parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, è resa informativa preventiva alla RSU.
  11. Per gli alunni con disabilità le linee guida prevedono che, ai fini di massimizzare le possibilità di inclusione, le scuole debbano favorire la loro partecipazione in presenza. Gli insegnanti di sostegno sono quindi tenuti a rispettare l’orario secondo le cadenze individuate nell’orario in presenza o lo stesso può essere rimodulato? (data di pubblicazione 20/11/2020)
    Sulla base della eventuale rimodulazione dell’orario formulata dal collegio dei docenti in occasione della attivazione della DDI e tenuto anche conto del possibile mantenimento delle attività di laboratorio (come previsto dalla Linee Guida), anche l’orario dell’insegnante di sostegno può essere rimodulato in base all’orario di frequenza dello studente, fermo restando l’orario previsto dal contratto.
  12. La scuola deve fornire dispositivi e connessioni a studenti e docenti impegnati nella DDI? (data di pubblicazione 20/11/2020)
    Ogni istituzione scolastica, dopo aver garantito agli studenti che ne abbiano fatto richiesta la strumentazione adeguata per fruire della DDI, deve agevolare lo svolgimento della attività didattiche a distanza da parte dei docenti che manifestino particolari e motivate necessità, in particolare ai docenti a tempo determinato che, come è noto, non fruiscono della Carta del docente. L’assegnazione di strumentazione della scuola a studenti e docenti può avvenire tramite concessione in comodato d’uso gratuito.
  13.  È prevista la didattica a distanza?
    Di norma l’attività didattica avviene in presenza nel primo ciclo. La didattica digitale integrata può essere utilizzata in modo complementare e integrato nella scuola secondaria di secondo grado, come previsto nel Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020 e come ribadito nelle Linee Guida per la Didattica digitale integrata. In caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla didattica digitale per tutti i gradi di scuola.
  14. Dove è disciplinata la didattica digitale integrata (DDI)?
    La didattica digitale integrata è disciplinata nel D.M n. 89 del 7 agosto 2020, che contiene, in allegato, le Linee Guida per la DDI.
  15. In quali casi è utilizzata la didattica digitale integrata?
    La didattica digitale integrata (DDI) è utilizzata:
    a) come strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado;
    b) nelle scuole di ciascun grado, qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della didattica in presenza.
  16. All’alunno in quarantena deve essere assicurata la DDI?
    Sì, all’alunno in quarantena, anche se caso unico in classe, la scuola deve in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata. (Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020)
  17. Sono previste particolari misure per gli alunni con BES e, in particolare, per gli alunni con disabilità?
    Sì, agli alunni con BES e, in particolare, agli alunni con disabilità, è assicurato il diritto a frequentare la scuola in presenza.
  18. Da chi è svolta la DDI?
    La DDI è svolta da tutti i docenti della scuola, purché non si trovino in stato di malattia certificata. È svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi in quarantena fiduciaria. (Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020)
  19. Può un docente in quarantena o in isolamento fiduciario svolgere la DDI a favore di classi o gruppi di alunni in presenza?
    Solo in casi definiti. Se le classi sono in presenza a scuola, il docente in quarantena o isolamento fiduciario svolgerà la DDI da casa, laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali. (Nota MI1934 del 26 ottobre 2020)
  20. Gli orari di insegnamento dei docenti che svolgono la DDI subiscono modifiche?
    L’orario di insegnamento dei docenti che svolgono la DDI risponde alle esigenze organizzative della scuola al fine di assicurare un servizio che garantisca il diritto allo studio di ciascun alunno. Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente.
  21. Con quali strumenti il personale docente può erogare la DDI?
    Il personale in DDI può utilizzare gli strumenti informatici o tecnologici propri o a disposizione della scuola. Al personale a tempo determinato possono essere forniti in comodato d’uso gli strumenti necessari, se non disponesse di devices propri, come già previsto anche dalle Linee guida sulla DDI contenute nel D.M. 89/2020.
  22. La DDI è garantita per tutte le discipline?
    Sì, nell’erogazione della DDI è assicurato adeguato spazio settimanale a tutte le discipline previste dagli ordinamenti scolastici.
  23. In quali modalità sono erogate le attività di DDI?
    Il docente deve assicurare la DDI in modalità SINCRONA alla classe, o anche a gruppi circoscritti di alunni della classe in base a quanto previsto dal Piano scolastico per la DDI adottato da ogni singola Istituzione scolastica secondo le Linee Guida per la DDI.
  24. Come avviene la rilevazione delle presenze?
    La rilevazione delle presenze del personale e degli allievi avviene attraverso il registro elettronico.
  25. Sono previste misure per garantire la privacy di studenti e insegnanti?
    Sì. Le scuole programmano ed attuano la DDI nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità del personale. Si richiama esplicitamente il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, che regola nello specifico gli aspetti correlati alla tutela della privacy.
  26. Sono previste attività di formazione per il personale docente per l’utilizzo in sicurezza degli strumenti tecnologici connessi alla DDI?
    Sì, nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, deve essere assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Pertanto la formazione dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici diventa di fatto obbligatoria (Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020).

SEZIONE n.4: SCUOLA DELL’INFANZIA

  1. Come avviene la fase dell’accoglienza per i bambini e le bambine di tre anni che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia?
    La scuola, compatibilmente con gli spazi a disposizione, organizza l’accoglienza negli spazi esterni facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti e, ove si svolga in ambienti chiusi, cura la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata dei locali. L’accesso per l’accompagnamento è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. Le stesse indicazioni sono valide per l’ambientamento.
  2. Come sono organizzati i gruppi nella scuola dell’infanzia?
    Ci sono gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educativo, docente e collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.
  3. Si possono portare giocattoli da casa?
    No, non si possono portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico è assegnato in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni.
  4. C’è più personale che assicura il regolare svolgimento del tempo scuola alla scuola dell’infanzia?
    Sì. Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza sono state previste dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili.

SEZIONE N.5:   ALUNNI FRAGILI

  1. È possibile richiedere l’attivazione della didattica a distanza se nel nucleo familiare c’è una persona fragile diversa dall’alunno? (data di pubblicazione 18/11/2020)
    La scuola prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita, anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare. L’alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell’alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all’interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell’alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell’uscita da scuola, del rientro a casa e nell’extrascuola. Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta dei genitori dell’alunno di attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell’alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano nella propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena. Vi è, peraltro, il caso particolare di nuclei familiari per i quali l’autorità medica competente certifica la necessità di un “isolamento sociale” dell’intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI.
  2. Chi sono gli alunni fragili?
    Sono alunni e studenti con patologie gravi o in condizione di immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza (O.M. n. 134 del 09/10/2020).
  3. Qual è la procedura di riconoscimento della condizione di alunno o studente fragile?
    La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia rappresenta all’istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.
  4. Quali strategie didattiche sono adottate per gli studenti e alunni fragili che non possono fruire delle lezioni in presenza?
    Qualora nella certificazione di fragilità sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola, gli alunni e studenti fragili possono beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall’istituzione scolastica.
  5. Come agiscono le istituzioni scolastiche per garantire agli studenti fragili il diritto allo studio e il rispetto delle pari opportunità?
    Le istituzioni scolastiche, nel loro Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, prevedono per gli studenti e alunni fragili il diritto a beneficiare della didattica a distanza esclusiva o integrata con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze di ogni studente o alunno.
  6. Possono essere previsti percorsi di istruzione domiciliare per gli alunni o studenti fragili?
    Sì. In base all’O.M. n. 134 del 09/10/2020 le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle norme vigenti e attivando ogni procedura di competenza degli Organi Collegiali, consentono agli studenti o alunni fragili di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di Didattica Digitale Integrata previste per gli alunni beneficiari del servizio “scuola in ospedale” nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461.
  7. Per gli alunni fragili e con disabilità che si trovino in particolari condizioni emotive o socioculturali, sono previste particolari modalità di fruizione della didattica?
    Sì. Le istituzioni scolastiche nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il Pediatra di Libera Scelta o il Medico Medicina Generale e il Dipartimento di Prevenzione territoriale, d’intesa con le famiglie, valutano di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. (O.M. n.134 del 9 ottobre 2020).
  8. Quali azioni sono previste per garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche da parte degli studenti o alunni fragili?
    Le istituzioni scolastiche effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche e garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI. Inoltre, le istituzioni scolastiche valutano, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.
  9. Quali azioni sono messe in atto dalle istituzioni scolastiche per favorire il raccordo con le famiglie degli studenti fragili?
    Le istituzioni scolastiche favoriscono il rapporto scuola-famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali, delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione. Nel caso in cui siano già stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno rivisti in base ai criteri e alle modalità dell’O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020.
  10. Sono previste specifiche misure per la tutela della privacy per gli alunni o studenti fragili?
    Sì. Sono previste specifiche misure a tutela dei dati dei minori, anche mediante apposita integrazione del Regolamento d’istituto.
  11. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe, nella valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, seguono particolari criteri?
    La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l’adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell’attività didattica (O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020).

SEZIONE n.6: ALUNNI CON DISABILITÀ

  1. Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina?
    Se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020. Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento.
  2. Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina?
    Per questo personale si può prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Indicazioni in merito sono contenute nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.
  3. Gli studenti con disabilità sono tenuti a fruire, ove previsto dal Piano scolastico della Didattica Digitale Integrata, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, della didattica a distanza?
    No. Agli studenti con disabilità certificata che non presentino condizioni di grave patologia o immunodepressione documentata, è garantita l’attività didattica in presenza.
  4. Il genitore di un alunno con disabilità può svolgere lavoro agile?
    Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

SEZIONE n.7:   GESTIONE DI CASI SOSPETTI E FOCOLAI

  1. È vero che durante la quarantena del figlio il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile?
    (data di pubblicazione 2/11/2020)

    È vero. Il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di sedici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto sia avvenuto all’interno del plesso scolastico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motorie in strutture quali palestre, piscine o centri sportivi, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.
  2. È vero che durante la quarantena del figlio convivente, minore di sedici anni, uno dei genitori dipendenti può astenersi dal lavoro?
    (data di pubblicazione 2/11/2020)

    È vero nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla prestazione di lavoro in modalità agile. In tal caso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di sedici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto sia avvenuto all’interno del plesso scolastico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motorie in strutture quali palestre, piscine o centri sportivi, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche. Nel caso in cui il figlio abbia un’età inferiore a quattordici anni in luogo della retribuzione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Nel caso, invece, del figlio convivente di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, l’astensione dal lavoro non dà luogo a corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Sono previsti il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020. (data di pubblicazione 2/11/2020)
  3. È vero che durante la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile?
    (data di pubblicazione 2/11/2020)

    È vero. Il genitore dipendente con figlio convivente minore di sedici anni ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. (data di pubblicazione 2/11/2020)
  4. È vero che durante la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di sedici anni, uno dei genitori dipendenti può astenersi dal lavoro?
    (data di pubblicazione 2/11/2020)

    È vero nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla prestazione di lavoro in modalità agile. In tal caso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di sedici anni. Nel caso in cui il figlio abbia un’età inferiore a quattordici anni, in luogo della retribuzione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Nel caso, invece, del figlio convivente di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, l’astensione dal lavoro non dà luogo a corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Sono previsti il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.
  5. Dove sono previste le misure che dovranno essere adottate in caso di sospetto COVID-19, sia esso studente o personale scolastico?
    Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità  COVID-19  n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e nel Comunicato del giorno 11/10/2020 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nelle varie note regionali di recepimento.
  6. Se un alunno o un operatore scolastico ha la febbre può andare a scuola?
    No. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5°.
  7. Perché far misurare la temperatura agli alunni a casa e non a scuola?
    La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola o in classe.
  8. Se una scuola ha qualche dubbio in merito alle misure di sicurezza da adottare a chi si rivolge?
    Il Ministero dell’Istruzione ha attivato un helpdesk. Le scuole possono chiamare al numero verde 800.90.30.80, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il servizio raccoglie quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo, anche di carattere amministrativo.
  9. Come si procede se l’alunno risulta positivo al test molecolare?
    Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti, individuati dal Dipartimento di prevenzione con le attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato e sottoposti a tampone molecolare. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
  10. Cosa accade se l’alunno è positivo asintomatico?
    Se il test molecolare è positivo, l’alunno asintomatico deve restare in isolamento per 10 giorni. Per il rientro in comunità bisognerà attendere l’esito negativo, a fine quarantena, di un ulteriore unico tampone molecolare.
  11. Cosa accade se l’alunno è positivo sintomatico?
    L’alunno positivo sintomatico deve restare in isolamento per almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi tre in completa assenza dei sintomi). Per il rientro in comunità bisognerà attendere l’esito negativo, a fine quarantena, di un ulteriore unico tampone molecolare.
  12. Cosa accade se l’alunno positivo asintomatico non si negativizza dopo 21 giorni?
    Se, dopo aver trascorso i primi 10 giorni in isolamento, il risultato del test molecolare risulta ancora positivo, l’alunno resta ancora in isolamento e deve ripetere il tampone dopo ulteriori 7 giorni (al 17^ giorno dall’inizio dell’isolamento). Se anche l’ultimo test molecolare risulta positivo, l’isolamento si interrompe, comunque, al 21^ giorno dall’inizio dell’isolamento, in quanto le evidenze disponibili non mettono in luce alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione.
  13. Quali misure sono previste per gli alunni “contatti stretti” di persone positive?
    In tale caso è previsto che l’alunno venga posto in isolamento fiduciario per 10 giorni, trascorsi i quali sarà sottoposto a tampone antigenico rapido o molecolare.
  14. Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio?
    In tale situazione, l’alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico curante che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test. Se il tampone è negativo, l’alunno dovrà restare a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Pediatra o Medico curante il quale, al momento opportuno, redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola.
  15. Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, quali sono le procedure da seguire?
    In tal caso, bisogna assicurarsi che il lavoratore indossi la mascherina chirurgica, invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione della Asl che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico curante redigerà un documento volto ad attestare che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.
  16. Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, come deve comportarsi?
    Deve restare a casa, informare il Medico di Medicina Generale e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico. Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico certificherà che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.
  17. Cosa accade se la catena di trasmissione dei contagi non è ricostruibile?
    Qualora un alunno risultasse “contatto stretto” ma asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di prevenzione valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena.
  18. Quali procedure si adottano nel caso di un alunno o di un lavoratore convivente di una persona contagiata?
    Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l’alunno o il lavoratore sarà posto in quarantena per 10 giorni e sottoposto a tampone antigenico rapido o molecolare. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione.
  19. Quali precauzioni dovranno essere prese in caso di alunno o operatore che abbia contatto con una persona che vive a stretto contatto con un positivo al COVID-19?
    Qualora un alunno o un lavoratore risultasse in contatto con una persona a sua volta in stretto contatto con un positivo al Covid-19, non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.
  20. Come vanno puliti i locali in caso di un alunno o lavoratore positivo al COVID-19?
    È necessario procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Per sicurezza vanno chiuse le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente.
  21. Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?
    Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all’eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl.

SEZIONE n. 8:  Lavoratori fragili 

  1. Chi sono i lavoratori fragili?
    Sono i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Il lavoratore fragile è colui che ha patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di contagio, un esito più grave. (NOTA MI prot. num 1585 11 settembre 2020)
  2. Come si individua un lavoratore fragile?
    Il lavoratore interessato chiede al Dirigente scolastico di avviare la procedura attraverso il Medico competente o i servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri Medici del lavoro.

SEZIONE n. 9: LAVORATORI IN QUARANTENA

  1. Può un docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgere la DDI con le proprie classi in quarantena fiduciaria?
    Sì. Un docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, può svolgere la DDI esclusivamente per le proprie classi in quarantena fiduciaria. (Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020)
  2. Può un docente in quarantena o in isolamento fiduciario svolgere la DDI a favore di classi o gruppi di alunni in presenza?
    Solo in casi definiti. Se le classi sono in presenza a scuola, il docente in quarantena o isolamento fiduciario svolgerà la DDI da casa, laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali. (Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020)
  3. Nella scuola primaria, il docente di sostegno, posto in quarantena, può svolgere attività didattiche a favore dell’intero gruppo classe?
    Sì. Il docente di sostegno, posto in quarantena, può svolgere attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe. (Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020)
  4. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi e il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile?
    Sì. Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi, adotta specifiche forme di monitoraggio del lavoro agile del personale posto in quarantena al fine di verificare che il livello delle prestazioni rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza. (Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020)
  5. Gli assistenti tecnici posti in quarantena possono svolgere supporto da remoto alle attività didattiche?
    Sì. Gli assistenti tecnici posti in quarantena possono svolgere, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche. Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi, adotta specifiche forme di monitoraggio del lavoro agile del personale posto in quarantena al fine di verificare che il livello delle prestazioni rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza. (Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020)
  6. Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, nel caso di quarantena, come può essere svolta la prestazione lavorativa?
    In ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente. (Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020)
  7. Il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi alle istituzioni scolastiche, – qualora posto in quarantena – può continuare ad erogare in modalità agile le attività educative?
    Con particolare riferimento alle attività di semiconvitto, il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi alle istituzioni scolastiche –  posto in quarantena – può continuare ad erogare in modalità agile le attività educative pomeridiane, programmate all’interno del Progetto educativo annuale, solo qualora sia possibile affidare il gruppo di semiconvittori, in presenza, ad altro personale educativo a disposizione dell’istituzione convittuale. Qualora il personale, posto in quarantena, operi, invece, sul convitto, laddove non possa garantire la sorveglianza notturna dei convittori e delle convittrici, il rettore/dirigente scolastico procederà alla nomina di personale supplente solo al fine di garantire il rapporto numerico adeguato tra personale in servizio e numero di convittori effettivamente residenti.

SEZIONE n. 10: APP IMMUNI

  1. Che cos’è l’app IMMUNI?
    Immuni è un’app creata per aiutarci a combattere le epidemie, a partire da quella del COVID-19. L’app si propone di avvertire gli utenti potenzialmente contagiati il prima possibile, anche quando sono asintomatici. Questi utenti possono poi isolarsi per evitare di contagiare altri. Questo minimizza la diffusione del virus e, allo stesso tempo, velocizza il ritorno a una vita normale per la maggior parte della popolazione. Venendo informati tempestivamente, gli utenti possono anche contattare il proprio medico di medicina generale prima e ridurre così il rischio di complicanze. Da https://www.immuni.italia.it/faq.html
  2. A scuola chi deve usare l’app IMMUNI?
    Il Comitato Tecnico Scientifico ne ha fortemente consigliato l’adozione agli studenti ultraquattordicenni, ai genitori e a tutto il personale scolastico docente e non docente perché ritiene costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola, così come previsto dal Verbale del 07/07/2020, n. 94.

SEZIONE n. 11: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali).

  1. Quali sono le informazioni che l’istituzione scolastica può raccogliere dagli studenti o dai genitori, per gli alunni minorenni, nell’ambito delle azioni volte a prevenire il contagio da Covid-19? (data di pubblicazione 1/12/2020)  
    Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che le istituzioni scolastiche devono adottare in base al quadro normativo vigente (cfr. Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020) vi è, in particolare, quella di informare studenti e famiglie in merito al divieto di fare ingresso nei locali scolastici:

    • a.   in presenza di temperatura superiore ai 37.5°
    • b.   se provenienti da zone a rischio
    • c.   se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

    Le scuole non possono, nell’ambito dei cosiddetti “Patti di corresponsabilità” o attraverso altra modulistica, imporre invece alle famiglie e agli alunni di dichiarare periodicamente l’assenza di tali impedimenti all’accesso ai locali scolastici, ma, come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto n. 58/2020, possono invece richiedere alle famiglie di collaborare, informando il dirigente scolastico o il referente scolastico per COVID-19, circa:

    • a.   eventuali assenze per motivi sanitari al fine di individuare eventuali focolai;
    • b.   il caso in cui un alunno risulti contatto stretto di un caso confermato COVID-19.

    Resta salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del personale scolastico (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; v. FAQ del Garante – Trattamento dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria).

  2. È ammessa la misurazione a scuola della temperatura agli alunni? (data di pubblicazione 1/12/2020) 
    Come già chiarito dal Ministero dell’istruzione (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html; v. FAQ n. 7 della sezione n.7 “Gestione di casi sospetti e focolai”), misurare a casa la temperatura corporea prima di recarsi a scuola è una regola importante per tutelare la propria salute e quella degli altri. Consente infatti di prevenire la possibile diffusione del contagio nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto utilizzati, quando si attende di entrare a scuola, o in classe (cfr. Protocollo del 6 agosto 2020 cit.).
    Il “Protocollo di sicurezza per la ripresa dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, stabilisce poi che “qualora le Regioni e i singoli enti locali lo dispongano, nei servizi educativi, va favorita la misurazione della temperatura corporea in entrata dei bambini, di tutto il personale docente e ausiliario presente nella struttura e dei c.d. “fornitori” (cfr. par. 2 Protocollo cit.).
    In ogni caso, la misurazione della temperatura corporea va effettuata nella gestione di casi di alunni sintomatici durante l’orario scolastico all’interno dell’istituto scolastico.
    Considerato che la rilevazione della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679), non è invece ammessa la registrazione della temperatura rilevata associata al singolo alunno.
  3. Sono consentite le riprese e le registrazioni audio-video delle lezioni svolte nell’ambito della didattica digitale integrata?  (data di pubblicazione 1/12/2020) 
    Nell’ambito della didattica digitale integrata il docente può mettere a disposizione degli studenti, anche per il tramite delle piattaforme utilizzate a tali fini, materiali didattici consistenti anche in proprie video lezioni, su specifici argomenti, per la consultazione e i necessari approfondimenti da parte degli alunni.
    Diversamente non è invece ammessa la video registrazione della lezione a distanza in cui si manifestano le dinamiche di classe. Ciò in quanto l’utilizzo delle piattaforme deve essere funzionale a ricreare lo “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza (cfr. FAQ del Garante “Scuola e privacy” in www.gpdp.it; vedi anche la sezione dedicata a “L’utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati” delle richiamate “Linee guida in materia di didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”).
    Si raccomanda, inoltre, di adottare accorgimenti al fine di minimizzare i rischi derivanti da un uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni resi disponibili dai docenti sulla piattaforma, con possibile pregiudizio della protezione dei dati e di altri diritti (ad es. il diritto d’autore). In particolare, è opportuno regolamentare la funzionalità di registrazione audio-video e di download dei relativi documenti e fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all’accesso (studenti, altri docenti, altro personale scolastico) per evitare che i materiali siano oggetto di comunicazione o diffusione impropri (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network, nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque).
  4. L’istituzione scolastica può creare un account per la registrazione dello studente o del docente alle piattaforme per la didattica digitale integrata? (data di pubblicazione 1/12/2020)
    Quando la creazione di un account personale è necessaria per l’utilizzo di piattaforme per la didattica digitale integrata, il trattamento dei dati personali, riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, è ammesso purché vengano attivati, per impostazione predefinita, i soli servizi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività didattica e non deve essere richiesto il consenso dell’utente (studente, genitore o docente) o la sottoscrizione di un contratto. Non è comunque ammessa l’attivazione automatica di servizi o funzionalità ulteriori, non necessari a fini didattici (es. geolocalizzazione o sistemi di social login).
    Nella configurazione degli account associati a studenti e/o docenti, occorre, tra l’altro, adottare adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti, utilizzare robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di autenticazione (es. evitando la pre-impostazione di password facilmente conoscibili), definire password policy adeguate e differenziate in funzione degli specifici rischi del trattamento e attribuire di profili di autorizzazione che assicurino l’accesso selettivo ai dati.
    Al fine di evitare l’uso scorretto e accrescere la consapevolezza nell’utilizzo dei servizi online per la didattica, è opportuno che le scuole effettuino campagne di sensibilizzazione rivolte a studenti e loro familiari, nonché forniscano istruzioni a docenti, e altro personale, sulle corrette modalità di fruizione dei predetti servizi nel rispetto dei diritti altrui.
  5. Dove possiamo trovare indicazioni riguardo la tutela della privacy durante la DDI? (data di pubblicazione 24/10/2020)
    Tali indicazioni sono reperibili nel documento “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, a cura del Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell’istruzione-Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla Nota del Ministero n. 11600 del 3 settembre 2020,  il cui fine è di fornire alle istituzioni scolastiche linee di indirizzo comuni e principi generali per l’implementazione della DDI con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali. (Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali)
  6. Le istituzioni scolastiche possono pubblicare sul proprio sito web istituzionale i nominativi degli studenti distinti per classe?
    No, la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è consentita in quanto, secondo l’art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente dalla norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
    Pertanto, le istituzioni scolastiche che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità di tali dati dovranno utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati.
    A tal fine i nominativi degli studenti distinti per classe potranno essere resi noti per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, tramite apposita comunicazione all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all’a.s. 2020-2021, mentre per le classi successive, ove ritenuto necessario, l’elenco degli alunni potrà essere reso disponibile nell’area documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
    In caso di comunicazione tramite e-mail, dovrà essere prestata particolare attenzione a inviare la stessa a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure a inviarla utilizzando il campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail forniti dalle famiglie.
    Inoltre, si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si evidenzia che i predetti dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).
    Comunque, secondo una prassi ormai consolidata è consentita la pubblicazione al tabellone esposto nella bacheca scolastica dei nominativi degli studenti distinti per classe. In relazione all’avvio del prossimo anno scolastico, al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi ai tabelloni dell’istituzione scolastica e ne dà preventiva comunicazione alle famiglie degli alunni.
    Tale modalità di pubblicazione del tabellone in relazione al prossimo anno scolastico dovrebbe essere adottata in via residuale solo qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico o sia impossibilitata ad utilizzare strumenti di comunicazione telematica dei dati.
    In tutti i casi gli elenchi relativi alla composizione delle classi, resi disponibili con le modalità sopra indicate, devono contenere i soli nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (es. luogo e data di nascita, ecc.).
    Sia in caso di pubblicazione nel registro elettronico sia nel caso di pubblicazione attraverso i tabelloni esposti nella bacheca scolastica, il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione che comunque non deve eccedere 15 giorni.
  7. È possibile far sottoscrivere agli studenti o ai genitori, per gli alunni minorenni, delle autodichiarazioni sullo stato di salute o in merito all’eventuale esposizione al contagio da Covid-19, quale condizione per l’accesso a scuola?
    No, attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l’altrui stato di salute. L’art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.
    Pertanto, le istituzioni scolastiche, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono tenute ad attuare le misure già previste nel Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020. In particolare, tale Protocollo prevede che i dirigenti scolastici, per prevenire la diffusione del virus, siano tenuti a rendere edotti, attraverso un’apposita comunicazione, il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni circa le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.
    Nello specifico, le informazioni da rendere riguardano: l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, il divieto di fare ingresso nei locali scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, etc.
  8. In occasione della campagna vaccinale rivolta al personale scolastico promossa dal Governo per il contrasto al Coronavirus, può il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, acquisire la certificazione comprovante l’effettuazione della prestazione specialistica come giustificativo per l’assenza del dipendente che si è sottoposto alla vaccinazione?
    Sì. In generale, il Garante per la protezione dei dati personali ha già chiarito che risulta giustificata la richiesta da parte dell’́amministrazione di appartenenza di documentazione relativa all’́effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici, quando il dipendente richiede di usufruire di permessi per le assenze correlate a tali esigenze(cfr.”Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” del 14 giugno 2007, punto 8.2, ultimo capoverso). Pertanto il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ai fini della giustificazione dell’assenza dal servizio, è legittimato all’acquisizione del documento che attesta la sottoposizione a una prestazione sanitaria specialistica, che il dipendente, in base alla legge e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di settore,è tenuto a produrre. Resta salvo che ove dalla attestazione prodotta dal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, l’amministrazione scolastica, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge,dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei dati(v. tra gli altri, il principio di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par.1, lett. b), del RegolamentoUE 2016/679) e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione (si veda FAQ del Garante Privacy n. 1 sezione”Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo“).
    Appare opportuno ribadire che il giustificativo per l’assenza dal lavoro per malattia dovuta a prestazioni sanitarie specialistiche o per altro permesso previsto dalla contrattazione collettiva di settore non deve recare informazioni sulla tipologia della prestazione specialistica effettuata daldipendente.
  9. Che tipo di comunicazione deve effettuare il lavoratore dichiarato “fragile” dal medico competente e, dunque già collocato in altre mansioni o in attività lavorativa a distanza, che a seguito di effettuazione della vaccinazione ha intenzione di rientrare effettivamente in servizio in presenza?
    In base al quadro normativo vigente il lavoratore può chiedere, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, l’effettuazione di una visita con il medico competente (art.41 d.lgs 81/2008) il quale potrà in quella sede trattare anchele informazioni relative alla vaccinazione effettuata. Lo stesso valuterà, nel rispetto dei protocolli applicabili per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (v. par. 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misureper il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negliambienti di lavoro del 24aprile2020) e delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, se tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. In tal caso il medico competente si limiterà a trasmettere al datore di lavoro la sola informazione relativa al giudizio di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in esso riportato (si vedano le FAQ del Garante Privacy sul “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo“).

SEZIONE n.12:  SUPPORTO PSICOLOGICO

  1. Sono state programmate azioni di supporto psicologico per gli alunni e per il personale scolastico in considerazione dell’esperienza emergenziale vissuta?
    Per supportare alunni e personale scolastico, già nel mese di maggio, sono stati stanziati 3 milioni di euro per l’istituzione di sportelli di ascolto psicologico e per altre forme di intervento di aiuto socio-educativo sulla persona. Tantissime scuole hanno partecipato al bando e ottenuto i finanziamenti. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione, sulla base della convenzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, ha promosso azioni di sostegno psicologico per fronteggiare le situazioni di criticità conseguenti alla situazione di isolamento vissuta che saranno coordinate dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali. Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.
  2. È previsto il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico per gli studenti o alunni fragili?
    Le istituzioni scolastiche valutano, d’intesa con le famiglie, la possibilità di ricorrere ad  azioni di supporto psicologico o psicopedagogico a favore degli studenti o alunni con patologie gravi o immunodepressione certificata  che fruiscono di percorsi di Didattica Digitale, in modalità integrata o esclusiva o di percorsi di istruzione domiciliare (O.M. n. 134 del del 9 ottobre 2020)..

Fonte: Ministero dell’istruzione
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