DPCM settore sport: ecco cosa si può fare e cosa è vietato

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Sul sito del governo (http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-24-ottobre-2020/) 

sono riportate le domande e le risposte più frequenti che riguardano la pratica dello sport alla luce del nuovo DPCM del 24 ottobre scorso. 

Ecco cosa si può fare e cosa è vietato

1. Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta a livello di enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD. L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi), o, comunque, qualificata come amatoriale.


2. Quali sono le discipline di contatto?

Per l’elenco degli sport di contatto vietati alla luce della nuova normativa, fare riferimento al decreto del Ministro dello Sport 13 ottobre 2020, pubblicato sul presente sito


3. Cosa si intende per “attività individuale”?

Per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti rispettando la distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020.


4. Cosa si intende per palestra?

Con il termine “palestra” si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso, sia individuali che di squadra.


5. Cosa si intende per attività dilettantistiche di base?

Tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il Protocollo di contrasto al COVID-19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e del CIP, che abbia adottato un Protocollo di contrasto al COVID-19, registrato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CONI e del CIP.


6. Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale?

Tutti i confronti competitivi fra due o più atleti, inseriti nel calendario agonistico, quali gare nazionali, dal CONI, dal CIP, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva.


7. Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?

L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di  tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si  svolgono le attività sportive organizzate.


8. I Centri di danza possono restare aperti? Nell’elenco degli sport di contatto si dice che possono continuare in modalità individuale. È possibile continuare le classi di danza classica?

I centri di danza, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di chiusura di cui all’art.1 comma 9 lett. f) del Dpcm 24 ottobre. Anche le classi di danza classica sono pertanto sospese.


9. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sarà possibile solo svolgere allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento.


10. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?

L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 2, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.


11. La Lega nazionale dilettanti di calcio è considerata di interesse nazionale? Può continuare?

Le leghe nazionali dilettanti di sport di contatto possono continuare la loro attività, come previsto dalla lett. E del Dpcm 24 ottobre 2020.


12. Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi?

Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM.


13. Gli allenamenti e le gare di atleti agonisti in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?

La lettera e) dell’art. 1, comma 9 del DPCM specifica che le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Essa pone quindi una deroga implicita e una specialità rispetto a quanto previsto dalla lettera f).

Pertanto, gli sport di contatto di interesse nazionale, svolti in piscina (es. pallanuoto) potranno continuare con gli allenamenti e le competizioni. Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, dunque, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità.


14. Attività sportiva e attività motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento?

L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM.


15. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?

Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza.


16. Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?

L’art. 1, comma 9, lettera mm) prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi, ad eccezione di quelli per manifestazioni sportive di interesse nazionale (come previsto dalla lettera e) del medesimo comma 9). La loro riapertura agli sciatori amatoriali è subordinata all’approvazione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, validate dal CTS.


17. Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le attività curriculare svolta in orario scolastico nelle palestre scolastiche viene regolamentata dal Ministero dell’Istruzione.

Le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate invece a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui alla lettera f del comma 9 art.1 dpcm 24 ottobre 2020.


18. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?

I corsi in piscina sono sospesi secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera f9 del DPCM.


19. Studi di personal training one to one possono proseguire?

Gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM, oppure i personal training svolti all’aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.


20. È possibile continuare a svolgere corsi di pattinaggio su pista e su ghiaccio su di una pista di dimensioni limitate posta all’aperto. Valgono gli stessi limiti degli impianti indoor? Oppure, mantenendo la distanza di sicurezza e applicando il protocollo della federazione sportiva, è possibile praticare l’attività?

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e dei protocolli di sicurezza. Pertanto, sarà possibile proseguire con le attività della scuola di pattinaggio su pista e su ghiaccio all’aperto, ma solo in forma individuale.


21. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc?

Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente in centri o circoli sportivi all’aperto.


22. È possibile svolgere l’attività quali il beach tennis o altre in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata “attività sportiva all’aperto”?

AI fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.


23. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?

Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare solo se tali attività sono svolte in un presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogate come prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM.
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